Dopo la legge Bassanini 127/1997 è ormai codificato il principio di separazione tra le funzioni politiche di indirizzo (in capo agli amministratori comunali) e le funzioni esecutivo-gestionali (in capo ai funzionari), per cui il sindaco non può firmare atti di competenza dei dirigenti.
La delibera di consiglio comunale che autorizza la stipula di un contratto non assume valore di atto di accettazione di una proposta di parte in modo idoneo a creare il vincolo contrattuale con l’amministrazione comunale, ma di mero atto che consente al funzionario di sottoscrivere e formare il contratto.
Un brogliaccio preliminare contenente le c.d. puntuazioni, ossia appunti preliminari utili per la definizione del contenuto contrattuale, non assume la valenza e l’efficacia di contratto, per cui sia la parziale anticipata esecuzione, sia l’eventuale mancata esecuzioni di questi punti preliminari non assume alcun rilievo in termini di adempimento od inadempimento contrattuale.